La risposta n. 371 del 12 luglio 2022 ha portato pessime notizie per quei contribuenti, aderenti al regime degli Impatriati, che pensavano di poter sanare la propria posizione ravvedendo l’F24 (del 5% o del 10%) da versare per poter prorogare di ulteriori 5 anni il proprio regime di vantaggio.
L’ Agenzia ha infatti risposto negativamente a un lavoratore laureato che aveva aderito nel 2016 al regime speciale ex art. 16 del D.L. 147/2015 e che, al termine dei primi cinque anni, rispettando i requisiti richiesti (acquisto di un appartamento in Italia o tre figli minorenni) pensava di poter beneficiare della proroga per ulteriori cinque anni nonostante avesse omesso di versare entro il 30 agosto 2021, termine di 180 giorni (solo per il 2021, mentre dal 2022 il termine è del 30 giugno) dal 31 dicembre dell’anno in cui si chiudeva il primo quinquennio, un F24 per un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’ultimo periodo d’imposta ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso e versando quanto dovuto, con sanzioni e interessi, in ritardo.
L’agenzia nella propria risposta, dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia, afferma che l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinata all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353 e afferma che il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Il termine del 30 giugno è dunque da ritenersi vincolante e perentorio per i contribuenti che vorranno, rispettandone i requisiti, prorogare per ulteriori cinque anni il proprio regime di vantaggio.


