Dando attuazione a quanto disposto dal D.L.36/2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario a partire dal 01 gennaio di quest’anno.
L’articolo 18, commi 2 e 3 del Decreto contiene le misure che estendono l’obbligo di fatturazione elettronica a:
- Coloro che sfruttano il “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cosiddetti “minimi”.
- Applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Se già nel 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica era diventato inevitabile per le imprese in regime ordinario e semplificato e se a luglio 2022 era entrato in vigore solo per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente avevano percepito ricavi o compensi superiori a 25.000€ da quest’anno nessuno potrà più esimersi dall’invio in formato elettronico delle fatture.
Il regime transitorio applicabile per il 2023, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Faq 150 del 22 dicembre 2022, che ribadiva che:
- dal 1luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore per i forfettari che nell’anno 2021 avevano conseguito compensi e ricavi superiori a 25.000€;
- dal 1gennaio 2024 riguarda tutti gli altri soggetti forfettari.
è dunque terminato a dicembre del 2023 e quindi la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.
Per quanto riguarda le sanzioni per le fatture elettroniche emesse dai forfettari, esse seguono i termini di emissione stabilite per tutti gli altri contribuenti. La fattura elettronica deve essere emessa immediatamente entro 12 giorni dall’operazione o in modalità differita entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di invio tardivo, sono previste sanzioni che vanno dal 5% al 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, qualora la violazione riguardi operazioni non imponibili, o da 250 a 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, come stabilito dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997.


