Premessa
Dal 01/01/2025 è entrata in vigore la L. 30/12/2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) di cui schematizziamo le principali novità nella presente circolare.
Troverete nei prossimi giorni approfondimenti dedicati ad ogni specifico argomento sia sul nostro sito che sulle pagine social di S.R. Consulting
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
1. Riforma dell’IRPEF – Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
La riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF da quattro a tre, già stabilita per il periodo d’imposta 2024, viene confermata in via definitiva.
A partire dal periodo d’imposta 2025, gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote IRPEF saranno strutturati come segue:
- fino a 28.000 euro: 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%.
Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati
È confermato in via definitiva l’aumento della detrazione d’imposta, previsto per il periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro per i titolari di redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, mediante modifica dell’art. 13, co. 1, lett. a) del TUIR.
Viene inoltre introdotto un nuovo meccanismo per ridurre il cosiddetto “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota di contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà attuato esclusivamente in ambito fiscale, mediante l’erogazione di un bonus o una detrazione aggiuntiva.
2. Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale
Ambito soggettivo
Il bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR).
Bonus
Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito.
Ulteriore detrazione
L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.
L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.
Modalità di riconoscimento
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta:
- verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;
- provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).
Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
3. Modifiche alle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia
Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, disciplinata dall’art. 12 del TUIR.
Abolizione delle detrazioni per figli a carico con più di 30 anni non disabili
Le detrazioni IRPEF per figli fiscalmente a carico saranno riconosciute solo:
- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992.
Di conseguenza, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni non disabili, mentre in precedenza non erano previsti limiti di età massima. Rimane invariato che per i figli di età inferiore a 21 anni le detrazioni non spettano, poiché sostituite dall’assegno unico e universale di cui al D.Lgs. 230/2021.
La detrazione d’imposta è confermata, nel rispetto dei requisiti, anche per:
- i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti;
- i figli adottivi, affiliati o affidati.
Una novità rispetto alla disciplina precedente è la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, purché convivano con il coniuge superstite.
Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico, eccetto gli ascendenti conviventi
Le detrazioni IRPEF per altri familiari a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, saranno riconosciute esclusivamente:
- agli ascendenti conviventi con il contribuente.
Questo comporta l’abolizione delle detrazioni IRPEF per altri familiari a carico non ascendenti, come ad esempio:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali;
- generi, nuore, suoceri e suocere.
Inoltre, diventa obbligatoria la convivenza tra il contribuente e l’ascendente per beneficiare della detrazione, eliminando la possibilità, prevista in precedenza, di dimostrare il sostegno tramite assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Abolizione delle detrazioni per cittadini extracomunitari con familiari all’estero
Non spettano più detrazioni per familiari a carico:
- ai contribuenti residenti in Italia che non siano cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- per familiari residenti all’estero.
Obbligo di comunicazione delle variazioni al sostituto d’imposta
I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta le variazioni relative ai familiari per i quali non spettano più le detrazioni (ad esempio: figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi o residenti all’estero).
Il mancato adempimento di questa comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro.
In ogni caso, il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per restituire eventuali detrazioni non spettanti riconosciute erroneamente dal sostituto d’imposta.
4. Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico
Con l’introduzione del nuovo art. 16-ter del TUIR, viene effettuato un riordino delle detrazioni per oneri attraverso un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali, basato sul reddito complessivo e sul numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.
Ambito soggettivo
Le nuove disposizioni si applicano:
- esclusivamente alle persone fisiche;
- ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Per coloro con reddito complessivo pari o inferiore a tale soglia, le regole restano invariate.
Determinazione del reddito complessivo
Il reddito complessivo rilevante è quello determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ambito oggettivo
Il riordino previsto dall’art. 16-ter riguarda tutti gli oneri e le spese che danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda, sostenuti a partire dal 1° gennaio 2025, salvo alcune eccezioni.
Questa modifica interessa non solo le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, ma anche tutte quelle previste dalle normative fiscali vigenti.
Oneri esclusi
Sono esclusi dal nuovo sistema introdotto dall’art. 16-ter:
- Spese sanitarie, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- Somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
- Somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9 e co. 9-ter del D.L. 3/2015.
Interessi passivi su mutui contratti fino al 31.12.2024
Rimangono escluse dal nuovo regime:
- gli interessi passivi su mutui agrari e relativi oneri, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;
- gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR;
- gli interessi passivi per mutui ipotecari finalizzati alla costruzione o ristrutturazione della prima casa, ai sensi dell’art. 15 co. 1-ter del TUIR.
Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione in più anni
Sono escluse dal nuovo calcolo anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 che consentono una detrazione ripartita in più anni, come:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR);
- interventi di riqualificazione energetica (art. 14 del D.L. 63/2013).
Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024
Infine, non si applicano le nuove regole ai premi relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, come:
- assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte o invalidità permanente;
- assicurazioni sul rischio di non autosufficienza;
- assicurazioni contro eventi calamitosi per immobili ad uso abitativo.
Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF
Per le spese sostenute dall’1 gennaio 2025, i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro devono rispettare due limiti:
- Il limite previsto dalla norma agevolativa specifica, che può consistere in un tetto massimo di spesa o di detrazione (es. ecobonus);
- Il nuovo limite massimo di spesa introdotto dall’art. 16-ter.
Calcolo del limite massimo di spesa
Il nuovo limite è calcolato moltiplicando l’importo “base” della spesa detraibile per un coefficiente determinato in base al numero di figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare.
Importo “base” della spesa detraibile:
- 14.000 euro, per redditi superiori a 75.000 euro ma non oltre 100.000 euro;
- 8.000 euro, per redditi superiori a 100.000 euro.
Coefficiente da applicare:
- 0,50, se non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1,00, se sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile a carico.
I figli rilevanti ai fini del calcolo includono anche quelli nati fuori dal matrimonio, adottivi, affidati o affiliati, purché fiscalmente a carico.
Il nuovo sistema non considera invece il coniuge o altri familiari fiscalmente a carico.
5. Interventi di recupero edilizio, ecobonus, sismabonus e bonus mobili – Spese sostenute dall’1.1.2025
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).
Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025
Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.
L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
6. Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
7. Cause esclusione regime forfettario
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.
- Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.
8. Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)
Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.
Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva
Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:
- per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento.
La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
9. Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività
Nuova aliquota per l’imposta sostitutiva
- A partire dall’1 gennaio 2026, sulle plusvalenze e altri proventi derivanti da cripto-attività (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà aumentata dal 26% al 33%.
- Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025, resta valida l’aliquota del 26%, anche se il regolamento finanziario o la percezione del corrispettivo avvengono nel 2026.
Eliminazione della franchigia di 2.000 euro
- La franchigia reddituale di 2.000 euro viene eliminata per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati dall’1 gennaio 2025.
- Ciò comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anche per importi minimi (ad esempio, plusvalenze di 1 euro).
Rideterminazione del valore delle cripto-attività (affrancamento)
- Viene reintrodotto un regime transitorio per l’affrancamento fiscale delle cripto-attività possedute all’1 gennaio 2025.
- Il contribuente può rideterminare il valore fiscale delle cripto-attività mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18% sul loro valore normale al 1 gennaio 2025.
Caratteristiche del regime di affrancamento:
- L’affrancamento è facoltativo e può riguardare singole cripto-attività, ma deve essere effettuato su tutte le unità di ciascuna cripto-attività selezionata.
- Il valore fiscale delle cripto-attività rivalutate sarà il valore normale al 1 gennaio 2025.
- Il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% deve avvenire:
- In un’unica soluzione entro il 30 novembre 2025, oppure
- In un massimo di tre rate annuali con interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Conseguenze dell’eliminazione della franchigia
- Senza la franchigia di 2.000 euro, sarà necessario dichiarare tutte le plusvalenze, indipendentemente dal loro ammontare.
- Anche minuscole operazioni sulle cripto-attività saranno soggette a tassazione e obblighi dichiarativi.
Implicazioni
Queste modifiche, mirate a incrementare il carico fiscale sulle cripto-attività, richiedono maggiore attenzione da parte dei contribuenti in fase di dichiarazione e pianificazione finanziaria. Il regime transitorio di affrancamento offre una possibilità per riallineare il valore fiscale delle cripto-attività, sebbene a un costo più elevato rispetto al passato (18% contro 14% nel 2023).
10. IRES premiale
Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:
- destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale
11.Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
- 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
12. Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in Società Semplice e estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.9.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
Imposte indirette
- Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
È stata riaperta anche la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
- sia alla data del 31.10.2024;
- sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
Ambito oggettivo
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
- devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2025.
Imposta sostitutiva
Il regime agevolativo in commento prevede:
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Adempimenti
Ai fini delle agevolazioni in esame:
- l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
13. Modifiche alle agevolazioni PRIMA CASA
Modifica normativa
A partire dall’1 gennaio 2025, il termine per alienare l’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni “prima casa” è esteso a 2 anni (rispetto al precedente termine di 1 anno).
Agevolazioni prima casa
L’agevolazione prevede un trattamento fiscale agevolato per l’acquisto di un’abitazione (non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9):
- Se soggetto a imposta di registro:
- Imposta di registro del 2% (con un minimo di 1.000 euro).
- Imposte ipotecaria e catastale fisse, pari a 50 euro ciascuna.
- Se soggetto a IVA:
- IVA al 4%.
- Imposte ipotecaria e catastale fisse, pari a 200 euro ciascuna.
Condizioni per usufruire del beneficio
Per accedere all’agevolazione, il contribuente deve dichiarare, nell’atto di acquisto:
- Assenza di altre proprietà agevolate: il contribuente non deve essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà) su un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.
- Eccezione con moratoria:
Se, al momento del rogito, il contribuente è ancora titolare di un’altra abitazione acquistata con agevolazioni, può comunque beneficiare del regime agevolato, a condizione che l’immobile precedente sia alienato entro il nuovo termine di 2 anni.
Decadenza dall’agevolazione
Se l’alienazione dell’immobile non avviene entro il termine biennale:
- Si verifica la decadenza dall’agevolazione.
- Saranno dovute le maggiori imposte ordinarie, oltre a interessi e sanzioni.
Questa modifica amplia le tempistiche per chi si trova nella necessità di vendere la precedente abitazione, offrendo maggiore flessibilità nella gestione patrimoniale.
ALTRE NOVITÀ
1. Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS
A partire dal 2025, i lavoratori che si iscrivono per la prima volta alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono beneficiare di una riduzione del 50% sui contributi, previa comunicazione all’INPS.
Questa agevolazione non è cumulabile con altre misure che prevedono riduzioni di aliquota.
Ambito soggettivo
La riduzione contributiva è destinata a:
- imprenditori individuali e soci di società;
- collaboratori familiari di tali soggetti.
Anche i contribuenti che operano in regime forfetario possono accedere all’agevolazione.
Ambito oggettivo
La riduzione si applica sia ai contributi minimi obbligatori sia a quelli calcolati in percentuale sui redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
Durata dell’agevolazione
L’agevolazione ha una durata di 36 mesi consecutivi, a partire dalla data di avvio dell’attività o del primo ingresso nella società nel corso del 2025.
Accredito contributivo
L’accredito dei contributi segue le regole previste per la Gestione separata INPS:
- Se l’importo versato corrisponde al contributo calcolato sul minimale di reddito con le aliquote delle Gestioni artigiani e commercianti, l’intero anno solare è accreditato.
- In caso di versamenti inferiori al minimale, i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione.
Questa misura rappresenta un incentivo per chi avvia un’attività d’impresa nel 2025, favorendo l’ingresso nelle Gestioni artigiani e commercianti con un alleggerimento dell’onere contributivo iniziale.
2. Assegno di inclusione
Con riferimento alle condizioni economiche richieste per accedere all’Assegno di inclusione, previsto dal DL 48/2023, si introducono le seguenti modifiche:
- Valore massimo dell’ISEE: il limite viene innalzato da 9.360 euro a 10.140 euro per il nucleo familiare del richiedente.
- Soglia di reddito familiare: aumenta da 6.000 euro a 6.500 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza.
- Se il nucleo familiare è composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o da altri familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, la soglia viene incrementata da 7.560 euro a 8.190 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza.
- La soglia è ulteriormente aumentata a 10.140 euro per nuclei familiari residenti in un’abitazione concessa in locazione.
Incremento del beneficio economico
L’Assegno di inclusione viene elevato, articolandosi in due componenti:
- Integrazione del reddito familiare:
- Sale da 6.000 euro a 6.500 euro annui.
- Per nuclei composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o da altri familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, l’importo è aumentato da 7.560 euro a 8.190 euro annui.
- Integrazione per nuclei familiari in locazione:
- L’importo viene innalzato da 3.360 euro a 3.640 euro annui.
- Per nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o da altri familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, l’importo è incrementato da 1.800 euro a 1.950 euro annui.
Queste modifiche mirano a migliorare il sostegno economico garantito dall’Assegno di inclusione, adattandolo alle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione.
3. Obbligo PEC per gli amministratori
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.
A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.
Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.
4. Tasso di interesse legale 2025
A partire dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale passa dal 2,5% al 2%
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.


