Premessa
Preliminarmente, è necessario evidenziare i vari tipi di assegnazione dell’auto al lavoratore.
La concessione dell’autovettura aziendale può essere effettuata per:
a) ragioni esclusivamente aziendali: il dipendente può usufruire della vettura solo nell’ambito della sua attività lavorativa;
b) ragioni esclusivamente personali del dipendente: la vettura è concessa al dipendente affinché questo la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia;
c) ragioni promiscue, aziendali e non: la vettura è consegnata al dipendente (per la maggior parte del periodo d’imposta, anche non consecutivo e anche a dipendenti diversi) affinché questo la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia.
Inquadramento del fringe benefit
Le auto aziendali concesse ai dipendenti per uso promiscuo rappresentano un fringe benefit, ossia una forma di compenso in natura che integra la retribuzione. Tale beneficio genera rilevanze fiscali e contabili specifiche sia per il dipendente che per l’azienda.
L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo, quale, ad esempio:
- una clausola del contratto di lavoro;
- una scrittura privata avente data certa;
- apposito verbale del CdA.
Al fine di evitare inconvenienti in sede di controllo durante l’utilizzo, è opportuno che nel veicolo sia conservata la documentazione relativa all’autorizzazione concessa dall’impresa per l’utilizzo del mezzo.
Determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo con contratti fino al 30/06/2020
Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30.6.2020, costituiva fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
Determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo con contratti dall’ 1/7/2020 al 31/12/2024
Il valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo con contratti dall’1/7/2020 al 31/12/2024 viene calcolato in misura percentuale, basata sulla quantità di emissione di anidride carbonica, calcolata sull’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente (art. 51, c. 4, lett. a, del TUIR).
Per quanto riguarda le percentuali, il TUIR prevede quanto segue:
– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
– 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.
Determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo con contratti dall’ 1/1/2025
L’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 48 della L. 207/2024, prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Tale percentuale è ridotta al:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Indicazioni per la determinazione del fringe benefit
Sulla base dei precedenti chiarimenti, si evidenzia che:
- l’importo forfetario prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza; è quindi irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall’ACI;
- se il dipendente deve corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell’autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l’ammontare del valore determinato in modo forfetario e l’importo corrisposto dal dipendente per cui non emerge alcun fringe benefit imponibile qualora il corrispettivo sia superiore al valore forfetario;
- il costo di percorrenza del veicolo è determinato su base annua e deve essere ragguagliato al periodo (espresso in giorni) in cui è assegnato in uso promiscuo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Aspetti di deducibilità fiscale e detraibilità IVA
Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime più favorevole di quello ordinario, in quanto la percentuale di deducibilità delle spese è pari al 70%. Tale limite si applica:
– sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione. Di conseguenza è deducibile anche il costo che eccede i canonici 18.075,99;
– sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).
Per poter beneficiare di tale regime di deducibilità è necessario, però, che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. l’uso dell’auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale;
2. l’auto deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta del datore di lavoro; l’assegnazione può essere anche discontinua ed è possibile cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti. Nel caso in cui l’acquisto dell’autovettura avvenga nel corso dell’anno, l’auto deve essere concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell’acquisto fino al termine del periodo d’imposta;
3. l’assegnazione deve risultare da idonea documentazione con data certa (per esempio da una clausola del contratto di assunzione, da un contratto di comodato, o da un accordo tra le parti).
Per quanto riguarda la detraibilità IVA, la disciplina generale prevede che questa varia a seconda che le autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti siano concesse a titolo gratuito o con addebito di un corrispettivo.
Qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo senza l’addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, l’IVA potrà essere portata in detrazione al 40%.
Qualora invece il veicolo sia concesso in uso promiscuo e il datore di lavoro fatturi al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo privato, le auto si considerano utilizzate esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa e pertanto sono soggette alla regola della detraibilità integrale dell’IVA. La detrazione integrale dell’IVA spetta anche per i connessi costi di gestione.
In tale circostanza la base imponibile della fattura deve essere almeno pari al “valore normale” del servizio.
Il “valore normale” deve essere quantificato utilizzando il criterio previsto dall’art. 51, c. 4, del TUIR ossia considerando le diverse percentuali previste a seconda della classe di emissione Co2 per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui (al netto dell’IVA).
La risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, ha precisato che tale operazione, trattandosi di operazione con corrispettivo, obbliga il datore di lavoro a esercitare la rivalsa ex art. 18, D.P.R. n. 633/72, ossia ad addebitare l’IVA al dipendente.
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