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Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto Omnibus) ha introdotto un sostegno economico una tantum (pari a euro 100), cosiddetto Bonus Natale, a determinate categorie di lavoratori e disoccupati.

A chi spetta?

. La misura vede come beneficiari:

  1. Lavoratori Dipendenti: con reddito complessivo inferiore a 28 mila euro
  2. Disoccupati con reddito da lavoro dipendente non superiore a 7.500 euro oppure  redditi da lavoro autonomo non superiori a 5.000 euro

Il bonus è riconosciuto in questi due casi

  • il richiedente ha un coniuge non legalmente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico.
  •  il richiedente ha almeno un figlio fiscalmente a carico e appartiene a un nucleo monogenitoriale, per assenza o mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore.

Per i lavoratori è previsto un ulteriore requisito: l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve superare la detrazione spettante per lavoro dipendente (articolo 13 del TUIR). 

Il bonus è destinato a lavoratori dipendenti senza restrizioni sulla tipologia contrattuale, e pertanto:

  • Lavoro a Tempo Indeterminato e Determinato: Sono inclusi sia i contratti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato.
  • Contratti Part-Time: I contratti part-time sono inclusi; il bonus viene calcolato in base ai giorni lavorati senza riduzioni per il part-time, indipendentemente dal tipo (orizzontale, verticale o ciclico).
  • Lavoro a Domicilio: Quando classificato come lavoro dipendente, anche il lavoro a domicilio (colf e badanti) è incluso.

È escluso dal beneficio chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 del TUIR), come quelli da collaborazioni, da borse di studio, tirocini e simili.

Come viene riconosciuto?

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti il sostegno economico viene riconosciuto dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del sostegno in esame; al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il sostegno con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante. Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, il sostegno economico è erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce il sostegno economico unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del sostegno.

La circolare dell’Agenzia, facendo riferimento anche a lavoratori che abbiano perso il lavoro durante il 2024, per i quali l’entità del bonus va riparametrata ai giorni di lavoro effettuati, apre la possibilità di accesso anche a neodisoccupati, cioè che abbiano lavorato nel 2024 per un periodo anche minimo, sempre se in possesso dei requisiti sopracitati. La fruizione in questo caso, in assenza di sostituto di imposta, avviene tramite la dichiarazione dei redditi dell’anno 2025, così come avviene nel caso dei lavoratori domestici.