L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per le finalità statistiche, cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali.
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO, che integra e adatta i vecchi codici alle richieste della commissione Europea di uniformare la classificazione a livello comunitario.
Ma vediamo cosa cambia, per quali adempimenti e cosa bisogna fare nel concreto.
Cosa cambia dal 1° aprile 2025?
La nuova classificazione ATECO 2025, sviluppata dall’ISTAT, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è diventata operativa per tutti gli adempimenti statistici e amministrativi a partire dal 1° aprile 2025. Questa revisione sostituisce la precedente versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 .
Principali novità introdotte:
- Struttura aggiornata: La classificazione è stata ampliata, passando da 21 a 22 sezioni e da 615 a 651 classi, per una maggiore precisione nella codifica delle attività economiche .
- Nuovo criterio di classificazione: Nel settore del commercio al dettaglio, è stata eliminata la distinzione basata sul canale di vendita (es. negozio fisico, online, ambulante). Ora, le attività sono classificate in base al tipo di prodotto venduto, indipendentemente dal canale utilizzato .
- Soppressione e riclassificazione di codici: Alcuni codici, come quelli relativi al commercio al dettaglio ambulante e alla vendita online, sono stati eliminati. Le attività precedentemente classificate sotto questi codici sono ora ricollocate in base al prodotto venduto .
- Aggiornamento dei sistemi amministrativi: L’Agenzia delle Entrate ha adeguato le proprie funzioni per l’acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi, in linea con la nuova classificazione
Quali sono gli adempimenti interessati dal cambiamento?
Ambito fiscale
A partire dal 1° aprile 2025, gli operatori IVA dovranno utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni fiscali, salvo diverse istruzioni nei modelli ufficiali.
Come chiarito nella Risoluzione ADE n. 262/2008, il semplice aggiornamento della classificazione non comporta obbligo di comunicazione della variazione all’Agenzia delle Entrate, a meno che il nuovo codice rappresenti meglio l’attività svolta.
In questo caso:
- Se iscritti al Registro delle Imprese, la variazione va effettuata tramite Comunicazione Unica (ComUnica) di Unioncamere.
- Se non iscritti, è necessario utilizzare uno dei modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- AA7/10 per società, enti e associazioni
- AA9/12 per ditte individuali, autonomi, artisti e professionisti
- AA5/6 per enti non commerciali e associazioni
- ANR/3 per soggetti non residenti con identificazione diretta IVA
Finalità statistiche (ISTAT)
Dal 1° aprile 2025, accedendo al portale Statistica&Imprese, sarà possibile:
- Verificare il nuovo codice ATECO attribuito
- Confermare o rifiutare la riclassificazione proposta
- In caso di non conformità, richiedere una modifica tramite la sezione Anagrafica del portale
Sistema camerale
Le Camere di commercio avvieranno d’ufficio l’aggiornamento dei codici ATECO nel Registro delle Imprese a partire dal 1° aprile 2025.
Le imprese interessate saranno informate tramite canali digitali, e nella visura camerale verranno temporaneamente riportati sia i vecchi che i nuovi codici.
Nel concreto io imprenditore o impresa cosa devo fare?
Cosa NON è obbligatorio fare
- Nessuna comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate, se il codice nuovo è stato assegnato correttamente e continua a descrivere bene l’attività.
- Nessuna dichiarazione di variazione IVA automatica richiesta.
Cosa è consigliabile fare comunque
- Controllare se il codice è cambiato
- Vai nel Cassetto Fiscale o nella visura camerale e verifica se il tuo codice ATECO è stato aggiornato e se rappresenta ancora bene l’attività.
- Puoi anche usare il sito ISTAT: imprese.istat.it
- Verificare che il nuovo codice sia corretto
- Se il nuovo codice non rappresenta bene ciò che fai, allora sì, devi intervenire:
- Se sei iscritto alla Camera di Commercio, usi ComUnica.
- Se non sei iscritto, usi i modelli dell’Agenzia delle Entrate (AA9/12, AA7/10, ecc.).
- Se il nuovo codice non rappresenta bene ciò che fai, allora sì, devi intervenire:
Quando è necessario agire
- Se hai un’attività che prima aveva codici legati al canale di vendita (tipo commercio online o ambulante), il codice è cambiato e potresti dover aggiornare la classificazione.
- Se partecipi a bandi, agevolazioni o contributi legati a un certo codice ATECO, è fondamentale che quello nuovo rifletta correttamente la tua attività per non perdere requisiti.
Dove trovo il mio nuovo codice?
- App impresa.italia.it
- Portale ISTAT imprese.istat.it
- Visura camerale
Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate.
La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.
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