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L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per le finalità statistiche, cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali.

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO, che integra e adatta i vecchi codici alle richieste della commissione Europea di uniformare la classificazione a livello comunitario.

Ma vediamo cosa cambia, per quali adempimenti e cosa bisogna fare nel concreto.

Cosa cambia dal 1° aprile 2025?

​La nuova classificazione ATECO 2025, sviluppata dall’ISTAT, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è diventata operativa per tutti gli adempimenti statistici e amministrativi a partire dal 1° aprile 2025. Questa revisione sostituisce la precedente versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 .

Principali novità introdotte:

  1. Struttura aggiornata: La classificazione è stata ampliata, passando da 21 a 22 sezioni e da 615 a 651 classi, per una maggiore precisione nella codifica delle attività economiche .​
  2. Nuovo criterio di classificazione: Nel settore del commercio al dettaglio, è stata eliminata la distinzione basata sul canale di vendita (es. negozio fisico, online, ambulante). Ora, le attività sono classificate in base al tipo di prodotto venduto, indipendentemente dal canale utilizzato .
  3. Soppressione e riclassificazione di codici: Alcuni codici, come quelli relativi al commercio al dettaglio ambulante e alla vendita online, sono stati eliminati. Le attività precedentemente classificate sotto questi codici sono ora ricollocate in base al prodotto venduto .​
  4. Aggiornamento dei sistemi amministrativi: L’Agenzia delle Entrate ha adeguato le proprie funzioni per l’acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi, in linea con la nuova classificazione

Quali sono gli adempimenti interessati dal cambiamento?

Ambito fiscale

A partire dal 1° aprile 2025, gli operatori IVA dovranno utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni fiscali, salvo diverse istruzioni nei modelli ufficiali.

Come chiarito nella Risoluzione ADE n. 262/2008, il semplice aggiornamento della classificazione non comporta obbligo di comunicazione della variazione all’Agenzia delle Entrate, a meno che il nuovo codice rappresenti meglio l’attività svolta.

In questo caso:

  • Se iscritti al Registro delle Imprese, la variazione va effettuata tramite Comunicazione Unica (ComUnica) di Unioncamere.
  • Se non iscritti, è necessario utilizzare uno dei modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
    • AA7/10 per società, enti e associazioni
    • AA9/12 per ditte individuali, autonomi, artisti e professionisti
    • AA5/6 per enti non commerciali e associazioni
    • ANR/3 per soggetti non residenti con identificazione diretta IVA

Finalità statistiche (ISTAT)

Dal 1° aprile 2025, accedendo al portale Statistica&Imprese, sarà possibile:

  • Verificare il nuovo codice ATECO attribuito
  • Confermare o rifiutare la riclassificazione proposta
  • In caso di non conformità, richiedere una modifica tramite la sezione Anagrafica del portale

Sistema camerale

Le Camere di commercio avvieranno d’ufficio l’aggiornamento dei codici ATECO nel Registro delle Imprese a partire dal 1° aprile 2025.

Le imprese interessate saranno informate tramite canali digitali, e nella visura camerale verranno temporaneamente riportati sia i vecchi che i nuovi codici.

Nel concreto io imprenditore o impresa cosa devo fare?

Cosa NON è obbligatorio fare

  • Nessuna comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate, se il codice nuovo è stato assegnato correttamente e continua a descrivere bene l’attività.
  • Nessuna dichiarazione di variazione IVA automatica richiesta.

Cosa è consigliabile fare comunque

  1. Controllare se il codice è cambiato
    • Vai nel Cassetto Fiscale o nella visura camerale e verifica se il tuo codice ATECO è stato aggiornato e se rappresenta ancora bene l’attività.
    • Puoi anche usare il sito ISTAT: imprese.istat.it
  2. Verificare che il nuovo codice sia corretto
    • Se il nuovo codice non rappresenta bene ciò che fai, allora sì, devi intervenire:
      • Se sei iscritto alla Camera di Commercio, usi ComUnica.
      • Se non sei iscritto, usi i modelli dell’Agenzia delle Entrate (AA9/12, AA7/10, ecc.).

Quando è necessario agire

  • Se hai un’attività che prima aveva codici legati al canale di vendita (tipo commercio online o ambulante), il codice è cambiato e potresti dover aggiornare la classificazione.
  • Se partecipi a bandi, agevolazioni o contributi legati a un certo codice ATECO, è fondamentale che quello nuovo rifletta correttamente la tua attività per non perdere requisiti.

Dove trovo il mio nuovo codice?

Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. 

La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.

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