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Con il Decreto Ministeriale 18/2025 diventa attuativo quanto introdotto dall’art. 1 commi 101-111 della L.213/2023 (legge di bilancio 2024) che dispone l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa sui beni aziendali detenuti a qualsiasi titolo.

Soggetti obbligati

L’articolo 1 comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento alle imprese con sede in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia “tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile”.

Per quanto in un primo momento si fosse ipotizzata l’esclusione dei piccoli imprenditori, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani, dei piccoli commercianti e di coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, il D.M. 18/2025 non fa espresso riferimento a nessuna di queste attività in tema di soggetti esclusi e pertanto, a meno di smentite ufficiali, bisogna ritenerli tutti soggetti obbligati.

Restano fuori dall’obbligo, per espressa previsione di legge, solo le imprese agricole ex art. 2135 del Codice Civile.

Oggetti da assicurare

L’oggetto della copertura assicurativa in questione è qualsiasi bene “elencato dall’articolo 2424 C.c., primo comma, sezione Attivo del Bilancio, voce B-II, numeri 1), 2), 3), impiegati a qualsiasi titolo per l’attività d’impresa ad esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Per comodità riportiamo il dettaglio dello Stato Patrimoniale, Attivo di Bilancio, voce B-II, numeri 1), 2), 3).

Attivo:

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

II – Immobilizzazioni materiali:

  1. 1) terreni e fabbricati;
  2. 2) impianti e macchinario;
  3. 3) attrezzature industriali e commerciali;

Cosa succede in caso di mancata stipula della polizza

Ad oggi non sono ancora definite le sanzioni per le imprese inadempienti: per l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

È dubbio, quindi, se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata.
Peraltro, stando alla formulazione della norma, i soggetti che non stipulano vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.

Scadenze

Le società interessate sono obbligate a stipulare le suddette polizze entro il 31 marzo 2025.